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Legge 20/03/1998 n. 52

4. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani contengono in particolare: la descrizione della situazione attuale per quanto concerne le disparita' e i ritardi di sviluppo, le risorse finanziarie mobilizzate e i principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni; tivi specifici, quantificati se la loro natura lo consente; una stima preliminare dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di assicurare che apportino i vantaggi socioeconomici a medio termine corrispondenti ai finanziamenti previsti; una valutazione della situazione ambientale della regione in questione e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni sopracitate secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformita' delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le autorita' competenti in materia ambientale designate dallo Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonche' per garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia ambientale; una tabella finanziaria indicativa globale che riepiloghi le risorse finanziarie nazionali e comunitarie previste corrispondenti a ciascuno degli assi principali scelti per lo sviluppo regionale nell'ambito del piano, nonche' indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano. Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purche' questo piano comporti gli elementi di cui al primo comma. Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i piani di cui all'art. 10; i dati relativi ai piani possono anche essere indicati nei piani di sviluppo regionale riguardanti le accennate regioni.

5. La Commissione valuta i piani proposti, nonche' gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1, e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure previste all'art. 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente: o gli obiettivi di sviluppo, con la rispettiva quantificazione se la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalita' per la valutazione ex ante, il controllo e la valutazione ex post delle azioni prospettate; o le forme d'intervento; o il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; o la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'art. 1 all'interno di una regione determinata. Il quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4. paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione, compresi i risultati del controllo e della valutazione ex post. A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari particolari di sostegno per uno o piu' piani di cui al paragrafo 4.

6. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3. paragrafi 4 e 5.

7. La programmazione si riferisce anche alle azioni di cui all'obiettivo n. 5 a), da attuare nelle regioni interessate operando una distinzione tra azioni in materia di strutture agricole e azioni in materia di strutture della pesca. Obiettivo n. 2 1. Le zone industriali in declino interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 riguardano regioni frontaliere o parti di regioni, compresi i bacini di occupazione e le comunita' urbane.

2. Le zone di cui al paragafo 1 debbono corrispondere o appartenere, fatto salvo il paragrafo 4, ad una unita' territoriale del livello NUTS III che soddisfi ciascuno dei criteri seguenti:

a) il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni;

b) rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di occupazione nel settore industriale dev'essere uguale o superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1975;

c) il livello occupazionale nel settore industriale rispetto all'anno di riferi mento di cui alla lettera b) deve risultare in regresso. L'intervento comunitario, fatto salvo il paragrafo 4, puo' estendersi anche: a zone contigue che soddisfano i criteri di cui alle lettere a), b) e c) nonche' a zone che soddisfano i criteri di cui alle lettere a), b) e c) contigue ad una regione di cui all'obiettivo n. 1; a zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno subito o che attualmente subiscono o rischiano di subire, anche a seguito di mutamenti industriali e dell'evoluzione dei sistemi di produzione, perdite occupazionali di rilievo in settori industriali determinanti per il loro sviluppo economico con un conseguente serio aggravamento della disoccupazione in dette zone; a zone, in particolare urbane, confrontate a gravi problemi di bonifica di aree industriali degradate; ad altre zone industriali ed urbane nelle quali l'impatto socioeconomico della ristrutturazione del settore della pesca, misurato secondo criteri obiettivi, lo giustifichi. Nell'applicare i criteri sopra enunciati, la Commissione terra' conto dell'incidenza relativa delle situazioni nazionali rispetto alla media comunitaria, per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, il tasso di industrializzazione e il declino industriale. Per l'applicazione di tali criteri, gli Stati membri possono anche prendere come base di riferimento le realta' specifiche che differiscono sul tasso di attivita' o di occupazione reale delle popolazioni.

3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento, previa presa in considerazione delle informazioni comunitarie relativa alle disposizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri interessati propongono alla Commissione, in base alle disposizioni di detto paragrafo e tenuto conto del principio di concentrazione, l'elenco delle zone che a loro avviso devono beneficiare dell'azione a titolo dell'obiettivo n. 2 e le comunicano tutte le informazioni utili al riguardo. Sulla scorta di questi elementi e della sua valutazione globale delle proposte presentate, renendo conto delle priorita' e delle situazioni nazionali, la Commissione adotta, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato e secondo la procedura prevista all'art. 17, un primo elenco triennale delle zone di cui al paragrafo 1 e ne informa il Parlamento europeo.

4. Nel redigere l'elenco e nel definire il quadro comunitario di sostegno di cui al paragrafo 9, la Commissione e gli Stati membri provvedono a garantire una reale concentrazione degli interventi sulle zone piu' gravemente colpite e nell'ambito geografico piu' appropriato, tenendo conto della situazione particolare delle zone interessate. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni che possono aiutarla in questo compito.

5. Berlino Ovest puo' beneficiare dell'aiuto previsto nell'ambito di questo obiettivo per il primo periodo triennale di cui al paragrafo 6.

6. La Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, rivede periodicamente l'elenco delle zone beneficiarie. Tuttavia i con- tributi concessi dalla Comunita' nell'ambito dell'obiettivo n. 2 a favore delle varie zone contenute nell'elenco sono programmati ed erogati su base triennale.

7. Dopo tre anni dell'entrata in vigore dell'elenco di cui al paragrafo 3 i criteri definiti al paragrafo 2 possono essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

8. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di riconversione regionale e sociale. I piani contengono in particolare: la descrizione della situazione attuale, e l'indicazione dei finanziamenti previsiti e dei principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni; la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui

art. 1 e delle linee principali scelte per la riconversione delle zone in questione, con la quantificazione dei progressi da realizzare, se la loro natura lo consente e una valutazione ex ante dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di garantire che queste apportino vantaggi socioeconomici a medio termine corrispondenti alle risorse finanziarie mobilizzate; una valutazione ex ante della situazione ambientale della zona di cui trattasi e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni di cui sopra, secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformita' delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le autorita' competenti in materia ambientale, designate dallo Stato membro, alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonche' per garantire l'osservanza delle norme comunitarie in materia di ambiente; indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano

9. La Commissione valuta i piani proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce sulla base di questi piani, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno alla re le procedure previste all'art.17 Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente: gli obettivi di riconversione quantificati, per quanto la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalita' di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni pro spettate; o le forme d'intervento; o il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; o la durata di tali interventi Il quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione, compresi i risultati della sorveglianza e della valutazione ex post.

10. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art 3, paragrafi 4 e 5".

- Il comma 203 dell'art. 2 della legge n. 662/1996, e' il seguente: "203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti:

 

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